GIORNALISTI – ADDETTI UFFICIO STAMPA REGIONE SICILIA – NATURA DEL RAPPORTO – PUBBLICO IMPIEGO – NATURA FIDUCIARIA – LICENZIAMENTO – NULLITA’ DEL RAPPORTO – INAMMISSIBILITA’ DOMANDE – ART. 97 COST. – APPLICAZIONE RITO FORNERO

Tribunale di Palermo 22.12.2014 n. 3096, Giud. P. Marino, F. e A. (Avv. C., A.) c. Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) 

È inammissibile l’opposizione all’ordinanza conclusiva della fase sommaria di un giudizio promosso con rito Fornero, con cui era stata rigettata l’impugnativa di licenziamento da parte di due giornalisti preposti all’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione Sicilia destinatari del licenziamento stesso. In particolare, devono ritenersi inammissibili le domande di pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo in cui gli stessi avevano eseguito la prestazione lavorativa e compreso tra la data di efficacia del loro licenziamento e quella dell’atto espulsivo, poiché il fatto costitutivo di tale domanda va individuato nell’esecuzione della prestazione di lavoro; mentre ai sensi dell’art. 1, comma 47, L. n. 92/2012 con il rito in oggetto le uniche ulteriori domande ammissibili sono quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi della domanda di impugnativa dell’atto espulsivo (ovvero l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’impugnato recesso datoriale). Nel caso di specie non è identificabile né un negozio di licenziamento né le conseguenze che la legge ricollega al recesso ingiustificato, dal momento che non può ritenersi configurato un rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico dei giornalisti dell’Ufficio Stampa della Regione Sicilia, bensì solo un rapporto di natura autonoma fiduciaria. Le modalità di scelta dei giornalisti, ai sensi della L. R. n. 76/1976, sono da ricondurre ad una nomina fiduciaria da parte del Presidente della Regione e non anche ad una procedura concorsuale, come richiesto dall’art. 97 Cost. 

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PROCEDIMENTO CAUTELARE – ART. 700 C.P.C. – DECADENZA DALL’IMPUGNATIVA – LICENZIAMENTO – IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE – RICORSO – GIUDICATO

Tribunale di Palermo 14.12.2018 n. 3869, Giud. P. Marino, M. (Avv. M.) c. I G. S.r.l. (Avv. L. C.)

Il deposito di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. non impedisce la decadenza dall’impugnativa giudiziale di licenziamento, che deve seguire l’impugnazione stragiudiziale entro il termine di 180 giorni.  Il rimedio cautelare, infatti, è finalizzato all’emissione di un provvedimento non idoneo ad assumere autorità di giudicato, bensì ad ottenere una pronuncia provvisoria ed urgente a tutela della posizione del lavoratore; mentre, l’art. 6, comma 2, L. n. 604 del 1966 va interpretato nel senso che ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale è necessario che nel termine di 180 giorni venga proposto “ricorso”, con questo dovendosi intendere un procedimento diretto all’ottenimento di un provvedimento definitivo. Tale interpretazione deve considerarsi altresì in linea con la ratio della disposizione menzionata, costituita dalla certezza dei tempi di definizione dell’impugnativa stessa.

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SANZIONE DISCIPLINARE – MOTIVI RITORSIVI – DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA – ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE – ISTANZA DI MEDIAZIONE

Tribunale di Palermo 11.07.2018 n. 2372, Giud. P. Marino, Giammalva e Maddaloni (Avv. Saladino) c. Azienda Sanitaria Provinciale A.S.P. 6 di Palermo (Avv. Lubrano)

Deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare irrogata da un’azienda sanitaria ai propri dipendenti e avente come unico motivo il deposito da parte di essi di un’istanza di mediazione volontaria in relazione ad un’azione che intendevano istaurare nei confronti della datrice di lavoro. La sanzione, dichiaratamente determinata dal solo intento di reagire all’esercizio del diritto di azione e difesa, costituzionalmente garantito tra i diritti fondamentali dell’uomo dall’art. 24 Cost., ha natura inammissibilmente ritorsiva, non essendo l’istanza di mediazione idonea a determinare un qualsivoglia danno all’immagine del datore di lavoro né una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso. A nulla rileva l’eventuale infondatezza della domanda.

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LAVORO MARITTIMO – CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO – TURNO PARTICOLARE – CCNL APPLICABILE – RISOLUZIONE – IMBARCO IMMEDIATO

Tribunale di Palermo 24.10.2016 n. 2314, Giud. P. Marino, Sorrentino (Avv. Duca) c. Atlantica S.p.a. di navigazione oggi Grimaldi Euromed S.p.a. (Avv. Carannante, Grispo)

La mancata indicazione del viaggio o dei viaggi da compiere o, in alternativa, del termine contrattuale, comporta che il contratto di arruolamento di un marittimo che non sia stato destinatario di licenziamento secondo la normativa generale (cfr. Corte Cost. sent. n. 91/1987, sent. n. 96/1987, sent. n. 41/1991) debba considerarsi a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 332, comma 2, Cod. Nav., cui andrà applicato il CCNL richiamato dalla documentazione redatta dal datore di lavoro. Ne consegue che, in caso di sbarco non avvenuto per giusta causa o giustificato motivo, il marittimo ha diritto a essere riscritto a Turno particolare e ad essere reimbarcato dopo il previsto periodo di inattività.

ABSTRACT – La decisione anzitutto determina il CCNL applicabile al rapporto di lavoro sulla scorta delle indicazioni contenute nelle buste paga e in altra documentazione redatta dal datore di lavoro. La principale questione affrontata attiene alla natura del contratto di lavoro marittimo stipulato tra le parti, dedotto dal ricorrente come contratto di arruolamento a tempo indeterminato dal Turno Particolare, in virtù del quale egli ha richiesto la condanna della società di navigazione al proprio imbarco immediato, oltre che al risarcimento dei danni patiti a causa della mancata stipula della convenzione di imbarco. La decisione qualifica il contratto sub judice come contratto a tempo indeterminato in regime di turno particolare, ai sensi dell’art. 332, comma 2, Cod. Nav., sulla base del fatto che esso non indicava il termine di durata del rapporto (conf. Cass. Sez. lav. n° 7368 del 2005) (pagg.3-4). Ritiene poi il decidente che a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 91/87, 96/87, 41/91), alla risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato – a prescindere dal regime di continuità – deve ritenersi applicabile la normativa sui licenziamenti (v. Cass., 24.11.1993 n. 11580 in Foro italiano, 1993, I, 3118), con la conseguenza che il contratto di arruolamento non si risolve con lo sbarco, se non avvenuto per giusta causa o giustificato motivo, e il marittimo ha diritto a essere reiscritto a Turno Particolare e poi a venire nuovamente imbarcato dopo il previsto periodo di inattività: la omessa ingiustificata reiscrizione o la cancellazione dal Turno costituisce licenziamento illegittimo (pagg. 5-7). All’accertamento del fatto che il ricorrente era ancora iscritto nel Turno Particolare e non ne era mai stato cancellato, né era stato destinatario di un altro qualsiasi atto di recesso, consegue che quello in essere tra le parti è tuttora l’originario contratto di arruolamento a tempo indeterminato, con conseguente condanna della società all’imbarco immediato del lavoratore ed al risarcimento dei danni allo stesso prodotti dalla illegittima condotta datoriale, consistente nel mancato imbarco del marittimo ricorrente con la cadenza prevista dal CCNL. 

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DIFETTO DI GIURISDIZIONE – GIURIDISZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO –DOCENTI – INSERIMENTO II FASCIA – INTERESSE LEGITTIMO – PROCEDURA CONCORSUALE

Tribunale di Palermo ordinanza del 14.11.2017 Pres. F. Civiletti, Est. P. Marino, Falciglia c. M.I.U.R.

Ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione con riguardo ad una controversia afferente al diritto all’inserimento in una graduatoria d’istituto, occorre aver riguardo al petitum sostanziale. Cosicché qualora questo si concretizzi nella richiesta di annullamento di un D.M. preclusivo del soddisfacimento della pretesa vantata del docente reclamante ad accedere ad una fascia della graduatoria, non ricorrendo normative di rango primario che vi attribuiscano tale diritto, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, trattandosi di contestazioni che investono il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge di atti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. La giurisdizione è, inoltre, confermata dalla qualificazione della procedura per l’inserimento nelle graduatorie di istituto alla stregua di una procedura concorsuale pubblica

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