di Giuseppe Mandalà Avvocato del Foro di Palermo
Relazione al Convegno del 3.12.2019 “Questioni controverse in materia di licenziamento” – Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Palermo

Centro Studi Diritto del Lavoro Domenico Napoletano – sezione di Palermo
di Giuseppe Mandalà Avvocato del Foro di Palermo
Relazione al Convegno del 3.12.2019 “Questioni controverse in materia di licenziamento” – Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Palermo
di Paola Marino Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo
Relazione al Convegno del 3.12.2019 “Questioni controverse in materia di licenziamento” – Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Palermo
Tribunale di Caltanissetta 14.04.2016, Giud. A. Latorre, A. A.C. (Avv. L.) c. INPS (Avv. R.)
Lo svolgimento di un’attività di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, durante il periodo di godimento dell’integrazione salariale esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Deve, dunque, ritenersi legittima la dichiarazione di decadenza dalla CIG in deroga nei confronti di una lavoratrice posta in sospensione dal lavoro, che abbia continuato a svolgere attività libero professionale, non avendo titolo a godere del trattamento salariale integrativo. La ratio dell’art. 8, commi 4 e 5, d. l. n. 86/1988, convertito con modificazioni nella l. n. 160/1988, è infatti quella di assicurare i trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori che, a causa della crisi aziendale, possano trovarsi in stato di bisogno. Tale condizione è da escludersi nell’ipotesi di svolgimento di qualunque attività suscettibile di produrre reddito, indipendentemente dal suo effettivo e concreto conseguimento.
Corte d’Appello di Palermo 7.3.2019 n. 560 Pres. M. G. Di Marco, Est. G. Pignataro, M. (Avv. C.) c. Banca C. C. (Avv.ti D., C.)
La condotta della lavoratrice che sia diretta intenzionalmente e consapevolmente a fornire un documento non veritiero e ad avvalersene per ingannare il datore di lavoro al fine di bloccare un trasferimento ad altra sede già disposto è idoneo a interrompere il rapporto fiduciario inteso come concreto interesse all’esatto e puntuale adempimento della prestazione. Deve ritenersi, dunque, assistito da giusta causa e proporzionato il licenziamento alla luce dell’elemento soggettivo (dolo) e della delicatezza delle mansioni (preposto di filiale – “operatore unico”) in un settore, quale quello bancario che richiede il massimo affidamento circa la capacità del prestatore di opere secondo principi di assoluta trasparenza e integrità.
Tribunale di Palermo 07.11.2018 n. 3320, Giud. P. Marino, A. (Avv. T.) c. S. A. S.r.l. (Avv. C.)
L’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio del lavoratore, a seguito di conversione in contratto a tempo indeterminato di una serie di contratti a termine per nullità della clausola appositiva del termine, implica il totale ripristino della posizione di lavoro da ultimo ricoperta dal dipendente, anche con riferimento al luogo in cui lo stesso svolgeva la propria prestazione. Inoltre, a partire dalla sentenza che accerta il vizio della pattuizione del termine e dichiara la conversione in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a rispettare l’ordine giudiziale riammettendo in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute, anche qualora non provveda immediatamente alla riammissione effettiva. Il ritardo nell’esecuzione della sentenza di ricostituzione del rapporto, imputabile al datore di lavoro, non può che incombere sul datore stesso che sarà tenuto al pagamento delle retribuzioni dalla data della sentenza sino alla sua effettiva esecuzione, con l’assunzione del lavoratore.