Tribunale di Palermo 11.07.2018 n. 2372, Giud. P. Marino, Giammalva e Maddaloni (Avv. Saladino) c. Azienda Sanitaria Provinciale A.S.P. 6 di Palermo (Avv. Lubrano)
Deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare irrogata da un’azienda sanitaria ai propri dipendenti e avente come unico motivo il deposito da parte di essi di un’istanza di mediazione volontaria in relazione ad un’azione che intendevano istaurare nei confronti della datrice di lavoro. La sanzione, dichiaratamente determinata dal solo intento di reagire all’esercizio del diritto di azione e difesa, costituzionalmente garantito tra i diritti fondamentali dell’uomo dall’art. 24 Cost., ha natura inammissibilmente ritorsiva, non essendo l’istanza di mediazione idonea a determinare un qualsivoglia danno all’immagine del datore di lavoro né una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso. A nulla rileva l’eventuale infondatezza della domanda.
