FALSA ATTESTAZIONE DI VERBALE D’ASSEMBLEA – COSTITUZIONE DI RSA – LESIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO – LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ – ELEMENTO SOGGETTIVO – PROPORZIONALITÀ

Corte d’Appello di Palermo 7.3.2019 n. 560 Pres. M. G. Di Marco, Est. G. Pignataro, M. (Avv. C.) c. Banca C. C. (Avv.ti D., C.)

La condotta della lavoratrice che sia diretta intenzionalmente e consapevolmente a fornire un documento non veritiero e ad avvalersene per ingannare il datore di lavoro al fine di bloccare un trasferimento ad altra sede già disposto è idoneo a interrompere il rapporto fiduciario inteso come concreto interesse all’esatto e puntuale adempimento della prestazione. Deve ritenersi, dunque, assistito da giusta causa e proporzionato il licenziamento alla luce dell’elemento soggettivo (dolo) e della delicatezza delle mansioni (preposto di filiale – “operatore unico”) in un settore, quale quello bancario che richiede il massimo affidamento circa la capacità del prestatore di opere secondo principi di assoluta trasparenza e integrità.

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CONTRATTO A TERMINE – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – CONVERSIONE DEL RAPPORTO A TERMINE – NULLITA’ DEL TERMINE – RIAMMISSIONE IN SERVIZIO – SEDE LAVORATIVA – CONTINUITA’ DEL RAPPORTO – RICOSTITUZIONE IMMEDIATA – RETRIBUZIONI – ESECUZIONE SENTENZA

Tribunale di Palermo 07.11.2018 n. 3320, Giud. P. Marino, A. (Avv. T.) c. S. A. S.r.l. (Avv. C.)

L’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio del lavoratore, a seguito di conversione in contratto a tempo indeterminato di una serie di contratti a termine per nullità della clausola appositiva del termine, implica il totale ripristino della posizione di lavoro da ultimo ricoperta dal dipendente, anche con riferimento al luogo in cui lo stesso svolgeva la propria prestazione. Inoltre, a partire dalla sentenza che accerta il vizio della pattuizione del termine e dichiara la conversione in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a rispettare l’ordine giudiziale riammettendo in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute, anche qualora non provveda immediatamente alla riammissione effettiva. Il ritardo nell’esecuzione della sentenza di ricostituzione del rapporto, imputabile al datore di lavoro, non può che incombere sul datore stesso che sarà tenuto al pagamento delle retribuzioni dalla data della sentenza sino alla sua effettiva esecuzione, con l’assunzione del lavoratore.

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GIORNALISTI – ADDETTI UFFICIO STAMPA REGIONE SICILIA – NATURA DEL RAPPORTO – PUBBLICO IMPIEGO – NATURA FIDUCIARIA – LICENZIAMENTO – NULLITA’ DEL RAPPORTO – INAMMISSIBILITA’ DOMANDE – ART. 97 COST. – APPLICAZIONE RITO FORNERO

Tribunale di Palermo 22.12.2014 n. 3096, Giud. P. Marino, F. e A. (Avv. C., A.) c. Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) 

È inammissibile l’opposizione all’ordinanza conclusiva della fase sommaria di un giudizio promosso con rito Fornero, con cui era stata rigettata l’impugnativa di licenziamento da parte di due giornalisti preposti all’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione Sicilia destinatari del licenziamento stesso. In particolare, devono ritenersi inammissibili le domande di pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo in cui gli stessi avevano eseguito la prestazione lavorativa e compreso tra la data di efficacia del loro licenziamento e quella dell’atto espulsivo, poiché il fatto costitutivo di tale domanda va individuato nell’esecuzione della prestazione di lavoro; mentre ai sensi dell’art. 1, comma 47, L. n. 92/2012 con il rito in oggetto le uniche ulteriori domande ammissibili sono quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi della domanda di impugnativa dell’atto espulsivo (ovvero l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’impugnato recesso datoriale). Nel caso di specie non è identificabile né un negozio di licenziamento né le conseguenze che la legge ricollega al recesso ingiustificato, dal momento che non può ritenersi configurato un rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico dei giornalisti dell’Ufficio Stampa della Regione Sicilia, bensì solo un rapporto di natura autonoma fiduciaria. Le modalità di scelta dei giornalisti, ai sensi della L. R. n. 76/1976, sono da ricondurre ad una nomina fiduciaria da parte del Presidente della Regione e non anche ad una procedura concorsuale, come richiesto dall’art. 97 Cost. 

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PROCEDIMENTO CAUTELARE – ART. 700 C.P.C. – DECADENZA DALL’IMPUGNATIVA – LICENZIAMENTO – IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE – RICORSO – GIUDICATO

Tribunale di Palermo 14.12.2018 n. 3869, Giud. P. Marino, M. (Avv. M.) c. I G. S.r.l. (Avv. L. C.)

Il deposito di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. non impedisce la decadenza dall’impugnativa giudiziale di licenziamento, che deve seguire l’impugnazione stragiudiziale entro il termine di 180 giorni.  Il rimedio cautelare, infatti, è finalizzato all’emissione di un provvedimento non idoneo ad assumere autorità di giudicato, bensì ad ottenere una pronuncia provvisoria ed urgente a tutela della posizione del lavoratore; mentre, l’art. 6, comma 2, L. n. 604 del 1966 va interpretato nel senso che ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale è necessario che nel termine di 180 giorni venga proposto “ricorso”, con questo dovendosi intendere un procedimento diretto all’ottenimento di un provvedimento definitivo. Tale interpretazione deve considerarsi altresì in linea con la ratio della disposizione menzionata, costituita dalla certezza dei tempi di definizione dell’impugnativa stessa.

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SANZIONE DISCIPLINARE – MOTIVI RITORSIVI – DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA – ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE – ISTANZA DI MEDIAZIONE

Tribunale di Palermo 11.07.2018 n. 2372, Giud. P. Marino, Giammalva e Maddaloni (Avv. Saladino) c. Azienda Sanitaria Provinciale A.S.P. 6 di Palermo (Avv. Lubrano)

Deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare irrogata da un’azienda sanitaria ai propri dipendenti e avente come unico motivo il deposito da parte di essi di un’istanza di mediazione volontaria in relazione ad un’azione che intendevano istaurare nei confronti della datrice di lavoro. La sanzione, dichiaratamente determinata dal solo intento di reagire all’esercizio del diritto di azione e difesa, costituzionalmente garantito tra i diritti fondamentali dell’uomo dall’art. 24 Cost., ha natura inammissibilmente ritorsiva, non essendo l’istanza di mediazione idonea a determinare un qualsivoglia danno all’immagine del datore di lavoro né una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso. A nulla rileva l’eventuale infondatezza della domanda.

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