Tribunale di Palermo 07.11.2018 n. 3320, Giud. P. Marino, A. (Avv. T.) c. S. A. S.r.l. (Avv. C.)
L’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio del lavoratore, a seguito di conversione in contratto a tempo indeterminato di una serie di contratti a termine per nullità della clausola appositiva del termine, implica il totale ripristino della posizione di lavoro da ultimo ricoperta dal dipendente, anche con riferimento al luogo in cui lo stesso svolgeva la propria prestazione. Inoltre, a partire dalla sentenza che accerta il vizio della pattuizione del termine e dichiara la conversione in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a rispettare l’ordine giudiziale riammettendo in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute, anche qualora non provveda immediatamente alla riammissione effettiva. Il ritardo nell’esecuzione della sentenza di ricostituzione del rapporto, imputabile al datore di lavoro, non può che incombere sul datore stesso che sarà tenuto al pagamento delle retribuzioni dalla data della sentenza sino alla sua effettiva esecuzione, con l’assunzione del lavoratore.