GIORNALISTI – ADDETTI UFFICIO STAMPA REGIONE SICILIA – NATURA DEL RAPPORTO – PUBBLICO IMPIEGO – NATURA FIDUCIARIA – LICENZIAMENTO – NULLITA’ DEL RAPPORTO – INAMMISSIBILITA’ DOMANDE – ART. 97 COST. – APPLICAZIONE RITO FORNERO

Tribunale di Palermo 22.12.2014 n. 3096, Giud. P. Marino, F. e A. (Avv. C., A.) c. Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) 

È inammissibile l’opposizione all’ordinanza conclusiva della fase sommaria di un giudizio promosso con rito Fornero, con cui era stata rigettata l’impugnativa di licenziamento da parte di due giornalisti preposti all’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione Sicilia destinatari del licenziamento stesso. In particolare, devono ritenersi inammissibili le domande di pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo in cui gli stessi avevano eseguito la prestazione lavorativa e compreso tra la data di efficacia del loro licenziamento e quella dell’atto espulsivo, poiché il fatto costitutivo di tale domanda va individuato nell’esecuzione della prestazione di lavoro; mentre ai sensi dell’art. 1, comma 47, L. n. 92/2012 con il rito in oggetto le uniche ulteriori domande ammissibili sono quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi della domanda di impugnativa dell’atto espulsivo (ovvero l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’impugnato recesso datoriale). Nel caso di specie non è identificabile né un negozio di licenziamento né le conseguenze che la legge ricollega al recesso ingiustificato, dal momento che non può ritenersi configurato un rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico dei giornalisti dell’Ufficio Stampa della Regione Sicilia, bensì solo un rapporto di natura autonoma fiduciaria. Le modalità di scelta dei giornalisti, ai sensi della L. R. n. 76/1976, sono da ricondurre ad una nomina fiduciaria da parte del Presidente della Regione e non anche ad una procedura concorsuale, come richiesto dall’art. 97 Cost. 

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