Corte d’Appello di Palermo 7.3.2019 n. 560 Pres. M. G. Di Marco, Est. G. Pignataro, M. (Avv. C.) c. Banca C. C. (Avv.ti D., C.)
La condotta della lavoratrice che sia diretta intenzionalmente e consapevolmente a fornire un documento non veritiero e ad avvalersene per ingannare il datore di lavoro al fine di bloccare un trasferimento ad altra sede già disposto è idoneo a interrompere il rapporto fiduciario inteso come concreto interesse all’esatto e puntuale adempimento della prestazione. Deve ritenersi, dunque, assistito da giusta causa e proporzionato il licenziamento alla luce dell’elemento soggettivo (dolo) e della delicatezza delle mansioni (preposto di filiale – “operatore unico”) in un settore, quale quello bancario che richiede il massimo affidamento circa la capacità del prestatore di opere secondo principi di assoluta trasparenza e integrità.