Tribunale di Palermo 24.10.2016 n. 2314, Giud. P. Marino, Sorrentino (Avv. Duca) c. Atlantica S.p.a. di navigazione oggi Grimaldi Euromed S.p.a. (Avv. Carannante, Grispo)
La mancata indicazione del viaggio o dei viaggi da compiere o, in alternativa, del termine contrattuale, comporta che il contratto di arruolamento di un marittimo che non sia stato destinatario di licenziamento secondo la normativa generale (cfr. Corte Cost. sent. n. 91/1987, sent. n. 96/1987, sent. n. 41/1991) debba considerarsi a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 332, comma 2, Cod. Nav., cui andrà applicato il CCNL richiamato dalla documentazione redatta dal datore di lavoro. Ne consegue che, in caso di sbarco non avvenuto per giusta causa o giustificato motivo, il marittimo ha diritto a essere riscritto a Turno particolare e ad essere reimbarcato dopo il previsto periodo di inattività.
ABSTRACT – La decisione anzitutto determina il CCNL applicabile al rapporto di lavoro sulla scorta delle indicazioni contenute nelle buste paga e in altra documentazione redatta dal datore di lavoro. La principale questione affrontata attiene alla natura del contratto di lavoro marittimo stipulato tra le parti, dedotto dal ricorrente come contratto di arruolamento a tempo indeterminato dal Turno Particolare, in virtù del quale egli ha richiesto la condanna della società di navigazione al proprio imbarco immediato, oltre che al risarcimento dei danni patiti a causa della mancata stipula della convenzione di imbarco. La decisione qualifica il contratto sub judice come contratto a tempo indeterminato in regime di turno particolare, ai sensi dell’art. 332, comma 2, Cod. Nav., sulla base del fatto che esso non indicava il termine di durata del rapporto (conf. Cass. Sez. lav. n° 7368 del 2005) (pagg.3-4). Ritiene poi il decidente che a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 91/87, 96/87, 41/91), alla risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato – a prescindere dal regime di continuità – deve ritenersi applicabile la normativa sui licenziamenti (v. Cass., 24.11.1993 n. 11580 in Foro italiano, 1993, I, 3118), con la conseguenza che il contratto di arruolamento non si risolve con lo sbarco, se non avvenuto per giusta causa o giustificato motivo, e il marittimo ha diritto a essere reiscritto a Turno Particolare e poi a venire nuovamente imbarcato dopo il previsto periodo di inattività: la omessa ingiustificata reiscrizione o la cancellazione dal Turno costituisce licenziamento illegittimo (pagg. 5-7). All’accertamento del fatto che il ricorrente era ancora iscritto nel Turno Particolare e non ne era mai stato cancellato, né era stato destinatario di un altro qualsiasi atto di recesso, consegue che quello in essere tra le parti è tuttora l’originario contratto di arruolamento a tempo indeterminato, con conseguente condanna della società all’imbarco immediato del lavoratore ed al risarcimento dei danni allo stesso prodotti dalla illegittima condotta datoriale, consistente nel mancato imbarco del marittimo ricorrente con la cadenza prevista dal CCNL.