LAVORO MARITTIMO – CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO – TURNO PARTICOLARE – CCNL APPLICABILE – RISOLUZIONE – IMBARCO IMMEDIATO

Tribunale di Palermo 24.10.2016 n. 2314, Giud. P. Marino, Sorrentino (Avv. Duca) c. Atlantica S.p.a. di navigazione oggi Grimaldi Euromed S.p.a. (Avv. Carannante, Grispo)

La mancata indicazione del viaggio o dei viaggi da compiere o, in alternativa, del termine contrattuale, comporta che il contratto di arruolamento di un marittimo che non sia stato destinatario di licenziamento secondo la normativa generale (cfr. Corte Cost. sent. n. 91/1987, sent. n. 96/1987, sent. n. 41/1991) debba considerarsi a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 332, comma 2, Cod. Nav., cui andrà applicato il CCNL richiamato dalla documentazione redatta dal datore di lavoro. Ne consegue che, in caso di sbarco non avvenuto per giusta causa o giustificato motivo, il marittimo ha diritto a essere riscritto a Turno particolare e ad essere reimbarcato dopo il previsto periodo di inattività.

ABSTRACT – La decisione anzitutto determina il CCNL applicabile al rapporto di lavoro sulla scorta delle indicazioni contenute nelle buste paga e in altra documentazione redatta dal datore di lavoro. La principale questione affrontata attiene alla natura del contratto di lavoro marittimo stipulato tra le parti, dedotto dal ricorrente come contratto di arruolamento a tempo indeterminato dal Turno Particolare, in virtù del quale egli ha richiesto la condanna della società di navigazione al proprio imbarco immediato, oltre che al risarcimento dei danni patiti a causa della mancata stipula della convenzione di imbarco. La decisione qualifica il contratto sub judice come contratto a tempo indeterminato in regime di turno particolare, ai sensi dell’art. 332, comma 2, Cod. Nav., sulla base del fatto che esso non indicava il termine di durata del rapporto (conf. Cass. Sez. lav. n° 7368 del 2005) (pagg.3-4). Ritiene poi il decidente che a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 91/87, 96/87, 41/91), alla risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato – a prescindere dal regime di continuità – deve ritenersi applicabile la normativa sui licenziamenti (v. Cass., 24.11.1993 n. 11580 in Foro italiano, 1993, I, 3118), con la conseguenza che il contratto di arruolamento non si risolve con lo sbarco, se non avvenuto per giusta causa o giustificato motivo, e il marittimo ha diritto a essere reiscritto a Turno Particolare e poi a venire nuovamente imbarcato dopo il previsto periodo di inattività: la omessa ingiustificata reiscrizione o la cancellazione dal Turno costituisce licenziamento illegittimo (pagg. 5-7). All’accertamento del fatto che il ricorrente era ancora iscritto nel Turno Particolare e non ne era mai stato cancellato, né era stato destinatario di un altro qualsiasi atto di recesso, consegue che quello in essere tra le parti è tuttora l’originario contratto di arruolamento a tempo indeterminato, con conseguente condanna della società all’imbarco immediato del lavoratore ed al risarcimento dei danni allo stesso prodotti dalla illegittima condotta datoriale, consistente nel mancato imbarco del marittimo ricorrente con la cadenza prevista dal CCNL. 

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DIFETTO DI GIURISDIZIONE – GIURIDISZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO –DOCENTI – INSERIMENTO II FASCIA – INTERESSE LEGITTIMO – PROCEDURA CONCORSUALE

Tribunale di Palermo ordinanza del 14.11.2017 Pres. F. Civiletti, Est. P. Marino, Falciglia c. M.I.U.R.

Ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione con riguardo ad una controversia afferente al diritto all’inserimento in una graduatoria d’istituto, occorre aver riguardo al petitum sostanziale. Cosicché qualora questo si concretizzi nella richiesta di annullamento di un D.M. preclusivo del soddisfacimento della pretesa vantata del docente reclamante ad accedere ad una fascia della graduatoria, non ricorrendo normative di rango primario che vi attribuiscano tale diritto, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, trattandosi di contestazioni che investono il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge di atti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. La giurisdizione è, inoltre, confermata dalla qualificazione della procedura per l’inserimento nelle graduatorie di istituto alla stregua di una procedura concorsuale pubblica

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