di Salvatore Cacioppo – Avvocato del Foro di Palermo
Relazione al Convegno dell’11.12.2020 “Blocco dei licenziamenti e sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia” – Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Palermo
Centro Studi Diritto del Lavoro Domenico Napoletano – sezione di Palermo
di Salvatore Cacioppo – Avvocato del Foro di Palermo
Relazione al Convegno dell’11.12.2020 “Blocco dei licenziamenti e sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia” – Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Palermo
Il giorno 11 dicembre 2020, dalle ore 16,00 alle ore 19,0, si terrà un webinar su piattaforma “Microsoft Teams”.
L’evento è accreditato con il Consiglio Nazionale Forense per due crediti formativi.
Per il collegamento usare il seguente link: https://tinyurl.com/yyap7oz3
Per l’iscrizione inviare entro e non oltre il 7 dicembre 2020 una email con il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e foro di appartenenza a: centrostudinapoletanopalermo@gmail.com
di Giuseppe Mandalà Avvocato del Foro di Palermo
Relazione al Convegno del 3.12.2019 “Questioni controverse in materia di licenziamento” – Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Palermo
di Paola Marino Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo
Relazione al Convegno del 3.12.2019 “Questioni controverse in materia di licenziamento” – Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Palermo
Tribunale di Caltanissetta 14.04.2016, Giud. A. Latorre, A. A.C. (Avv. L.) c. INPS (Avv. R.)
Lo svolgimento di un’attività di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, durante il periodo di godimento dell’integrazione salariale esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Deve, dunque, ritenersi legittima la dichiarazione di decadenza dalla CIG in deroga nei confronti di una lavoratrice posta in sospensione dal lavoro, che abbia continuato a svolgere attività libero professionale, non avendo titolo a godere del trattamento salariale integrativo. La ratio dell’art. 8, commi 4 e 5, d. l. n. 86/1988, convertito con modificazioni nella l. n. 160/1988, è infatti quella di assicurare i trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori che, a causa della crisi aziendale, possano trovarsi in stato di bisogno. Tale condizione è da escludersi nell’ipotesi di svolgimento di qualunque attività suscettibile di produrre reddito, indipendentemente dal suo effettivo e concreto conseguimento.